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Regolamentazione Auto

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Codice

(Parte normativa - Decreti in Consiglio di Stato)
Capitolo IV: Pneumatici

Articolo R314-1

Le ruote di qualsiasi veicolo a motore e di qualsiasi rimorchio, a eccezione dei veicoli e dei mezzi agricoli, devono essere muniti di pneumatici.
Gli pneumatici, a eccezione di quelli dei mezzi per lavori pubblici, devono presentare su tutta la loro superficie di rollio delle scolpiture visibili.
La tela non deve essere visibile in nessun caso né a livello superficiale né internamente alla scolpitura degli pneumatici.
Inoltre, questi ultimi non devono presentare sui loro fianchi alcuna lacerazione profonda.
Nel caso in cui i veicoli e i mezzi agricoli siano dotati di pneumatici, questi ultimi non devono presentare sui fianchi alcuna lacerazione profonda e la tela non deve risultare visibile né a livello superficiale né internamente alla scolpitura.
La natura, la forma, lo stato e le condizioni di utilizzo degli pneumatici e di altri dispositivi previsti dal presente articolo sono stabiliti mediante decreto da parte del ministro dei trasporti.
Il ministro dei trasporti può accordare delle deroghe alle limitazioni previste dal presente articolo per quanto riguarda i mezzi adibiti ai lavori pubblici.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo in materia di natura, forma, stato e condizioni di utilizzo degli pneumatici implica una sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di quarta classe.
Il fermo del veicolo può essere prescritto conformemente alle condizioni previste dagli articoli da L. 325-1 a L. 325-3.

Articolo R314-2

Il fatto di mettere in vendita o di vendere, salvo smaltimento, uno pneumatico che non presenti le caratteristiche d'uso previste dall'articolo R. 314-1 o deteriorato da un'incisione troppo profonda è sanzionato con l'ammenda prevista per le contravvenzioni di quarta classe.

Articolo R314-3

È severamente proibito introdurre all’interno delle superfici di rotolamento degli pneumatici degli elementi metallici suscettibili di produrre sporgenze. Il ministro dei trasporti stabilisce mediante decreto le condizioni in virtù delle quali è possibile ottenere una deroga alla suddetta limitazione o relativamente all’utilizzo di qualsiasi altro dispositivo antiderapante.
L'utilizzo di catene è autorizzato esclusivamente su strade innevate.
I provvedimenti del presente articolo non sono applicabili né ai ciclomotori né ai quadricicli leggeri a motore.
Il ministro dei trasporti, dopo essersi consultato con il ministro dell’agricoltura, stabilisce mediante decreto i requisiti che devono essere soddisfatti dalle catene di aderenza impiegate sugli pneumatici dei veicoli o sulle apparecchiature agricole semoventi.
La mancata osservanza dei provvedimenti del presente articolo o di quelli stabiliti per la sua applicazione è punita con la sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di quarta classe.
Il fermo del veicolo può essere prescritto conformemente alle condizioni previste dagli articoli da L. 325-1 a L. 325-3.

Articolo R314-4

Il ministro dei Trasporti, dopo essersi consultato con il ministro dell’Agricoltura, stabilisce mediante decreto ministeriale le caratteristiche alle quali devono conformarsi le fasciature metalliche dei veicoli o delle apparecchiature per uso agricolo.
La mancata osservanza, da parte di qualsiasi conducente, dei provvedimenti stabiliti in applicazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di terza classe.
Il fermo del veicolo può essere prescritto conformemente alle condizioni previste dagli articoli da L. 325-1 a L. 325-3

Articolo R314-5

Le fasce metalliche dei veicoli a trazione animale non devono presentare alcuna sporgenza sulle loro superfici a contatto con il suolo.
Il fatto di contravvenire alle disposizioni del presente articolo viene punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni di terza classe.

Articolo R314-6

Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili ai veicoli e ai materiali speciali dell'Esercito a meno che non siano compatibili con le loro caratteristiche tecniche di fabbricazione e impiego.

Articolo R314-7

Il ministro dei Trasporti stabilisce mediante decreto le regole relative agli pneumatici di veicoli speciali la cui velocità non deve superare i 25 km/h. La mancata osservanza, da parte di qualsiasi conducente di mezzi speciali dotati di pneumatici, dei provvedimenti stabiliti in applicazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di quarta classe. La mancata osservanza da parte di qualsiasi conducente di veicoli speciali, dotati di fasciature metalliche, dei provvedimenti stabiliti in applicazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di terza classe.

Lo pneumatico alla revisione

Ecco tutti i motivi di un'ispezione di verifica riguardante il controllo degli pneumatici:

Codice Difetto constatabile Criteri d'interpretazione
5.3.3.1.1 Taglio profondo Incisione o screpolatura sul fianco o sul battistrada che lascia intravedere la tela o la carcassa direttamente o indirettamente mediante intervento manuale.
5.3.3.1.2 Deformazione consistente Ernia e/o rigonfiamento del fianco.
- Deformazione del battistrada (svergolamento).
- Scollamento del battistrada.
5.3.3.1.5 Usura consistente Profondità delle scolpiture principali inferiore a mm. 1,6 su almeno 1 punto misurato (controllo dell'assieme battistrada).
- Pneumatico sgonfio che provoca una profondità di una delle scolpiture principali inferiore a mm. 1,6.
- Usura
5.3.3.2.1 Sfregamento Contatto intermittente o permanente fra lo pneumatico e il passaggio ruota o carrozzeria o elemento meccanico.
5.3.3.3.1 Assenza di indicatore
d'usura
Assenza di indicatori d'usura su uno pneumatico montato su veicoli speciali (pneumatico riscolpito, rigenerato, "pneumatico per furgone" montato su veicoli speciali).
5.3.3.3.2 Differenza importante
d'usura sull'assale
Differenza superiore a 5 mm fra la profondità delle scolpiture principali di 2 pneumatici montati sullo stesso assale (comprese le ruote di uno stesso lato d'assiale a ruote gemellate).
5.3.3.3.3 Dimensioni inadeguate Montaggio non conforme ai dati del costruttore (base di dati tecnici OTC) o loro equivalenti (tabella ETRTO)
- Dimensioni di pneumatici diverse sullo stesso assale.
- Rischio d'interferenza o di contatto dello pneumatico con
5.3.3.3.5 Marcature illeggibili o assenti Assenza o illegibilità della marcatura stampata in cavo o in rilievo sul fianco dello pneumatico (di dimensioni, di struttura (R per Radiale, D per Diagonale, B per Bias-belted).
5.3.3.3.8 Strutture diverse
sull'assale
Montaggio di pneumatici di categorie d'uso diverse su uno stesso assale (pneumatico normale, pneumatico per impiego speciale, "pneumatico da neve").
- Montaggio di pneumatici di strutture diverse su uno stesso assale (radiale, diagonale, bias-belted)