Regolamentazione auto
CODICE DELLA STRADA
(Parte normativa - Decreti in Consiglio di Stato)
Capitolo IV: Pneumatici
Il punto 9.2 del Decreto ministeriale del 30 settembre 1997, che modifica l'articolo 9 del Decreto del 29 luglio 1970, definisce la profondità minima legale della scolpitura per gli pneumatici moto :
"9.2. Per tutti i veicoli diversi (*) da quelli previsti al punto 9.1 cui sopra, la profondità delle scolpiture misurata in quattro punti ripartiti in modo uniforme sulla circonferenza dello pneumatico non deve essere inferiore a 1 millimetro per più di un punto su quattro".
(*) Ai sensi dell'articolo R. 311-1 del Codice della Strada, i "motocicli" sono classificati nella categoria dei veicoli ai quali si applica il punto 9.2 cui sopra.



